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BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI 2014: entro il 30/10/2015 la comunicazione

L’art. 2 co. 36-terdecies - 36-duodevicies del DL 13.8.2011 n. 138, conv. L. 14.9.2011 n. 148, ha previsto alcuni interventi in materia di regime fiscale riguardante i beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore, applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011, data di entrata in vigore della suddetta L. 148/2011 (pertanto, a partire dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), in particolare:

  • per il socio/familiare costituisce reddito diverso (art. 67 del TUIR) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa;
  • i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono deducibili.

Al fine di garantire l’attività di controllo, il co. 36-sexiesdecies dell’art. 2 del suddetto DL 138/2011 stabilisce che l’impresa concedente (sia individuale che collettiva) ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore devono comunicare all’Agenzia delle Entrate (Anagrafe tributaria) i dati relativi ai beni concessi in godimento.

Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento fiscale dovrebbe:

  • disincentivare l’utilizzo a titolo personale, da parte dei soci o dei familiari dell’imprenditore, di beni intestati a società commerciali oppure a imprese individuali;
  • fornire dati utili per l’applicazione del redditometro in capo ai soci/familiari.

Inoltre, l’art. 2 co. 36-septiesdecies del suddetto DL 138/2011 prevede che l’Agenzia delle Entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall’impresa, deve tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata nei confronti dell’impresa.

 

Provvedimenti attuativi

Con i provv. 2.8.2013 n. 94902 e 94904, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative degli obblighi di comunicazione in esame, in sostituzione del precedente provv. 16.11.2011 n. 166485:

  • disciplinando distintamente la comunicazione relativa:
    • ai beni dell’impresa che sono stati concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore;
    • ai finanziamenti e alle capitalizzazioni concessi all’impresa dai soci o familiari dell’imprenditore;
  • circoscrivendo l’ambito oggettivo delle comunicazioni, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, tenuto conto anche delle osservazioni delle associazioni di categoria.

 

Termini di comunicazione

Con il provv. Agenzia delle Entrate 16.4.2014 n. 54581, è stata prevista una nuova scadenza per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni in esame:

  • entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • applicabile a regime, a decorrere dalle comunicazioni relative al 2013.

Tale termine ha lo scopo di agevolare l’adempimento, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e consentendo, quindi, di poter utilizzare i dati emergenti dalla dichiarazione stessa e dai bilanci relativi all’esercizio di riferimento. La presente Circolare intende riepilogare i tratti essenziali degli obblighi di comunicazione in esame, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

 

Soggetti obbligati e soggetti esclusi dalla Comunicazione

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate da tutti i soggetti rientranti nell'ambito:

  • delle imprese individuali;
  • delle società di persone commerciali (snc e sas);
  • delle società di capitali (srl, spa e sapa);
  • delle società cooperative;
  • delle stabili organizzazioni in Italia di società non residenti;
  • degli enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Tuttavia, l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni:

  • in caso di imprese in contabilità semplificata, sussiste solo in presenza di un conto corrente dedicato alla gestione dell’impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione;
  • in caso di contribuenti in regime per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000, c.d. “forfettini”), in regime dei c.d. “nuovi minimi” (art. 27 co. 1 - 2 del DL 98/2011) o in regime contabile agevolato degli “ex minimi” (art. 27 co. 3 del DL 98/2011), sussiste solo in presenza di un conto corrente dedicato all’attività d’impresa.

Sono invece esclusi dagli obblighi di comunicazione in esame:

  • i professionisti;
  • le associazioni professionali e le società tra professionisti;
  • le società semplici;
  • gli enti non commerciali che non esercitano un’attività d’impresa;
  • le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

L’obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui:

  • un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell’imprenditore;
  • sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento (tassabile quale reddito diverso); non vanno quindi comunicati i beni per i quali l’utilizzatore remunera il relativo godimento a valori di mercato;
  • per i beni dati in godimento da società di persone e di capitali trasparenti, sussista una differenza positiva tra il valore normale del diritto di godimento del bene ed il corrispettivo pattuito, aumentato, quest’ultimo, della quota di reddito imputabile al socio per trasparenza, corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione.

  

Cosa comunicare

Al fine di individuare l’oggetto della comunicazione, occorre distinguere tra:

  • beni concessi in godimento;
  • finanziamenti e capitalizzazioni.

 

Cosa sono in beni in godimento

In linea generale, si deve comunicare l’utilizzo personale di qualsiasi bene nella disponibilità della società ovvero dell’imprenditore individuale (a titolo di proprietà o ad altro titolo), purché sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

Se concessi in godimento, rientrano quindi nell’ambito applicativo della disposizione:

  • i beni merce (vale a dire quelli commercializzati dall’impresa);
  • i beni strumentali;
  • i beni meramente patrimoniali (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell’attività d’impresa).

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902 individua le seguenti categorie di beni:

  • autovetture;
  • altri veicoli;
  • unità da diporto;
  • aeromobili;
  • immobili;
  • altri beni.

Rileva tanto l’uso esclusivo quanto l’uso non esclusivo.

Le comunicazioni riguardano i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente) e dei familiari che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa.

La comunicazione deve essere effettuata:

  • per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta;
  • anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi d’imposta precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione;
  • per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Non rientrano invece nell'oggetto della comunicazione secondo il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902:

  • i beni concessi in godimento agli amministratori;
  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;
  • i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
  • i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
  • i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio, i taxi);
  • i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

  • per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero per i soggetti non residenti in Italia;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e Comune del domicilio fiscale o Stato estero di residenza;
  • informazioni circa l’utilizzo del bene;
  • data della concessione (data di inizio e fine);
  • corrispettivo maturato relativo al bene;
  • valore di mercato del bene.

 

La comunicazione di Finanziamenti e Capitalizzazioni

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94904 prevede che debba essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata:

  • nei confronti dell’impresa;
  • da persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore; non rilevano, quindi, i versamenti eseguiti da soci soggetti collettivi (società o enti) e dai familiari dei soci;
  • per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro; detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue (ad esempio, un finanziamento soci di 3.000,00 euro e un versamento in conto capitale di 2.500,00 euro non vanno comunicati); il suddetto limite di 3.600,00 euro va verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare dell’imprenditore che effettua il versamento.

Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600,00 euro si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni, effettuate nello stesso periodo d’imposta, al socio o al familiare dell’imprenditore.

Il suddetto provvedimento esclude dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a:

  • finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo inferiore a 3.600,00 euro (tale limite opera distintamente con riferimento a ciascuna tipologia di apporto e a ciascun socio o familiare dell’imprenditore);
  • qualsiasi apporto già conosciuto dall’Amministrazione finanziaria (ad esempio, i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che non devono essere oggetto di comunicazione i finanziamenti ricevuti dai soci o familiari dell’imprenditore.

Non deve essere comunicata la rinuncia ai finanziamenti, sempre che non vi sia un esborso di denaro ad altro titolo (es. apporto).

 

La comunicazione 2015 

Entro il 30.10.2015 devono quindi essere presentate le comunicazioni relative all’anno 2014, riguardanti:

  • i beni in godimento nel 2014 (beni concessi in godimento nel 2014 e beni concessi nei periodi d’imposta precedenti qualora l’utilizzo permanga nel 2014);
  • i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti dall’impresa nell’anno 2014.

Per i soggetti “non solari”, le comunicazioni in esame devono essere presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello UNICO), stabilito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

 

 

Sanzioni

L’art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 138/2011 sanziona l’omessa comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore, ovvero la trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti.

La sanzione è:

  • pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio o familiare;
  • dovuta in solido tra l’impresa e il beneficiario.

Se, però, il costo del bene non è stato dedotto dall’impresa e la suddetta differenza tra valore di mercato e corrispettivo ha concorso a formare il reddito del socio o familiare, in quanto reddito diverso, si applica, in solido, la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro, di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97.

In relazione alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall’impresa, manca invece una specifica previsione sanzionatoria da parte del DL 138/2011. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, trattandosi di comunicazioni all’Anagrafe tributaria, si applica la sanzione prevista dall’art. 13 co. 2 del DPR 605/73, in base al quale chi omette le comunicazioni è punito con la sanzione amministrativa da 206,00 a 5.164,00 euro; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

È comunque ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo, ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97.

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